Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Interesse a intervenire - Ammissibilità dei controinteressati, in applicazione delle regole sul processo amministrativo - Esclusione. (Classif. 111002).
Nel giudizio in via principale, parti necessarie sono solo lo Stato ricorrente e la regione resistente (nel caso dell’impugnazione statale di una legge regionale), la regione ricorrente e lo Stato resistente (nel caso dell’impugnazione regionale di una legge statale), e la regione ricorrente, da un lato, e la regione resistente e lo Stato, dall’altro (nel caso di impugnazione di una legge regionale da parte di un’altra regione che la ritenga invasiva della sua competenza). Tanto si ricava, in particolare, dagli artt. 31, comma 3, 32, comma 2, e 33, comma 3, della legge n. 87 del 1953, che individuano i soggetti cui deve essere notificato il ricorso promosso, rispettivamente, dallo Stato avverso una legge regionale, dalla regione avverso una legge statale e dalla regione avverso una legge di un’altra regione. Va dunque esclusa l’operatività, sul punto, del rinvio alle disposizioni regolanti il processo amministrativo, e quindi l’esistenza di un controinteressato nel giudizio in via di azione. (Precedenti: S. 517/1987 - mass. 3877; O. 182/1987 - mass. 4287; O. 130/1977 - mass. 8941).