Ambiente - Norme della Regione Liguria - Regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione della fauna selvatica - Previsione che i tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette, o non cacciabili o cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Incompleta ricostruzione della fattispecie normativa che si risolve in un vizio di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per l'incompleta ricostruzione della fattispecie normativa che si risolve in un vizio di motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 30, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 4 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l'art. 4 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui prevede che i tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie: particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157 del 1992; non cacciabili; cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia. Il ricorso statale, a fronte della dichiarata impugnazione dell'intero art. 4 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, circoscrive tutte le sue argomentazioni alla sola parte che introduce il comma 2-bis nel previgente art. 4 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, trascurando del tutto che detto comma si colloca nel contesto normativo di un articolo ampiamente strutturato in una pluralità di precetti, dai quali si desume che la richiesta di nullaosta è limitata a casi diversi dall'abbattimento illecito. Omettendo di esaminare nel complesso il novellato art. 4, il ricorso statale non fornisce sufficienti elementi che consentano di comprendere le ragioni in base alle quali la nuova disciplina determinerebbe l'asserito effetto di una depenalizzazione in contrasto con le disposizioni penali della legge n. 157 del 1992. (Precedente citato: sentenza n. 153 del 2015).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale, per superare lo scrutinio di ammissibilità, deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. Tale esigenza di motivazione si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 81 del 2017, n. 218 del 2015, n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007, n. 233 del 2006, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).