Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Spettanza allo Stato - Ratio - Garanzia di uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili - Contrappeso al regionalismo differenziato a garanzia del principio solidaristico - Conseguente necessità di garantire le risorse adeguate alle regioni, anche mediante fondo perequativo - Sovrapposizione tra LEP e nucleo minimo del diritto - Esclusione - Conseguente margine discrezionale per il legislatore nazionale. (Classif. 216007).
L’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di conciliare l’uguaglianza tra i privati con l’autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava accresciuta, e di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili. Una volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP rappresentano una soglia vincolante che dev’essere rispettata dalle autonomie territoriali: ciò implica che esse abbiano le necessarie risorse, attraverso i canali previsti dall’art. 119 Cost.; dunque, anche attraverso il fondo perequativo. Invece il nucleo minimo del diritto, limite derivante dalla Costituzione, va garantito a prescindere da considerazioni di ordine finanziario. (Precedenti: S. 152/2020 - mass. 42564; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 282/2002 - mass. 27187; S. 309/1999 - mass. 24819).
I LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento. La distinzione tra LEP e nucleo minimo del diritto consente di non svuotare di senso la competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: infatti, se i due concetti coincidessero, tale norma attribuirebbe al legislatore statale il mero compito di esplicitare un vincolo già derivante dalle norme costituzionali sui diritti. In linea generale, i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili, risultato della discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali. (Precedente: S. 169/2017 - mass. 42050).
L’interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali pertinenti (art. 116, terzo comma, e art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.), lette alla luce dei principi solidaristico, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.), conduce a ritenere il nesso tra attuazione del regionalismo differenziato e determinazione dei LEP (relativi alla funzione trasferita) costituzionalmente necessario. Nel momento in cui il legislatore statale conferisce una maggiore autonomia a una determinata regione, con riferimento a una determinata funzione, deve previamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidarietà. La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una “rete di protezione” che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale. (Precedente: S. 355/1994 - mass. 20918).