Sentenza 236/2019 (ECLI:IT:COST:2019:236)
Massima numero 40820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  08/10/2019;  Decisione del  08/10/2019
Deposito del 15/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40819  41889  41890


Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione della fauna selvatica - Preparati tassidermici (animali "imbalsamati" o "impagliati") realizzati prima del 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali - Obbligo per i detentori di fornirne dettagliato elenco alla Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. l) e s), Cost. - dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che sostituisce l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui stabilisce che coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali "imbalsamati" o "impagliati") realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC). Scopo della modifica normativa è permettere di regolarizzare le situazioni relative a preparati transitati nella disponibilità di altri soggetti (ad esempio, a causa di passaggi ereditari) senza essere stati dichiarati da proprietari oggi defunti, ferma restando l'eventuale valutazione della rilevanza penale delle condotte per effetto dell'art. 46 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che rinvia alle sanzioni previste dalla legge n. 157 del 1992. Così interpretata, la impugnata disposizione regionale, lasciando impregiudicata la sanzionabilità penale delle condotte e consentendo un'ulteriore attività di controllo sulle nuove comunicazioni, non riduce in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito, anche in attuazione della direttiva 79/409/CEE, dalla legislazione nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  12/09/2018  n. 17  art. 9  co. 

legge della Regione Liguria  25/01/1984  n. 7  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art.