Sentenza 236/2019 (ECLI:IT:COST:2019:236)
Massima numero 41890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
08/10/2019; Decisione del
08/10/2019
Deposito del 15/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione della fauna selvatica - Obblighi di comunicazione del tassidermista o imbalsamatore cui pervengano esemplari faunistici protetti - Sanzioni amministrative per l'inosservanza - Omessa menzione della revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione della fauna selvatica - Obblighi di comunicazione del tassidermista o imbalsamatore cui pervengano esemplari faunistici protetti - Sanzioni amministrative per l'inosservanza - Omessa menzione della revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui, nell'adeguare in euro le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di comunicazione del tassidermista o imbalsamatore cui pervengano esemplari faunistici protetti, omette di menzionare la sanzione della revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività. La legge reg. Liguria n. 17 del 2018 si è limitata a introdurre delle modifiche alla previgente legge reg. Liguria n. 7 del 1984, con la conseguenza che resta ancora pienamente efficace la prescrizione di cui all'art. 46 della legge reg. Liguria n. 29 del 1992, che prescrive l'integrazione della disciplina della legge regionale con le sanzioni previste dalla legge n. 157 del 1992; ne discende quindi che la revoca dell'autorizzazione del tassidermista in caso di mancata segnalazione è tuttora disciplinata dal rinvio implicito all'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui, nell'adeguare in euro le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di comunicazione del tassidermista o imbalsamatore cui pervengano esemplari faunistici protetti, omette di menzionare la sanzione della revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività. La legge reg. Liguria n. 17 del 2018 si è limitata a introdurre delle modifiche alla previgente legge reg. Liguria n. 7 del 1984, con la conseguenza che resta ancora pienamente efficace la prescrizione di cui all'art. 46 della legge reg. Liguria n. 29 del 1992, che prescrive l'integrazione della disciplina della legge regionale con le sanzioni previste dalla legge n. 157 del 1992; ne discende quindi che la revoca dell'autorizzazione del tassidermista in caso di mancata segnalazione è tuttora disciplinata dal rinvio implicito all'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
12/09/2018
n. 17
art. 10
co.
legge della Regione Liguria
25/01/1984
n. 7
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 6
co. 3