Sentenza 237/2019 (ECLI:IT:COST:2019:237)
Massima numero 41254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
21/10/2019; Decisione del
21/10/2019
Deposito del 15/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Resistenza delle affermazioni del rimettente al dedotto difetto di rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Resistenza delle affermazioni del rimettente al dedotto difetto di rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza per erroneità del presupposto interpretativo, della questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Dalla legislazione e dalle pronunce costituzionali citate dal giudice a quo resiste, infatti, a censura l'affermazione, assunta in premessa dal rimettente, che «allo stato», nel nostro ordinamento, è «escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso».
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza per erroneità del presupposto interpretativo, della questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Dalla legislazione e dalle pronunce costituzionali citate dal giudice a quo resiste, infatti, a censura l'affermazione, assunta in premessa dal rimettente, che «allo stato», nel nostro ordinamento, è «escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso».
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 250
co.
codice civile
n.
art. 449
co.
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 29
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 44
co. 1
legge
19/02/2004
n. 40
art. 5
co.
legge
19/02/2004
n. 40
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte