Sentenza 237/2019 (ECLI:IT:COST:2019:237)
Massima numero 41255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
21/10/2019; Decisione del
21/10/2019
Deposito del 15/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Titolo
Filiazione - Formazione in Italia dell'atto di nascita di minore straniero - Possibilità che vengano riconosciute come genitrici due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge straniera applicabile - Esclusione - Denunciata irragionevole discriminazione, violazione del diritto del figlio al riconoscimento di una formazione sociale, alla prova precostituita della filiazione e a ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, nonché lesione dell'interesse del fanciullo, anche in via convenzionale, alla doppia genitorialità - Irrisolta alternatività dell'oggetto della questione - Inammissibilità della questione.
Filiazione - Formazione in Italia dell'atto di nascita di minore straniero - Possibilità che vengano riconosciute come genitrici due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge straniera applicabile - Esclusione - Denunciata irragionevole discriminazione, violazione del diritto del figlio al riconoscimento di una formazione sociale, alla prova precostituita della filiazione e a ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, nonché lesione dell'interesse del fanciullo, anche in via convenzionale, alla doppia genitorialità - Irrisolta alternatività dell'oggetto della questione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo - della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Il rimettente non chiarisce se la "norma desunta", della quale auspica la caducazione, sia: (a) la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, di cui egli presupponga la necessaria applicabilità in sede di formazione (ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell'atto di nascita di un minore cittadino straniero; ovvero (b) una norma sulla "azione amministrativa", regolatrice dell'attività dell'ufficiale di stato civile, che gli impedirebbe di formare l'atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana. Né il giudice a quo prende in esame le disposizioni, maggiormente attinenti al tema dell'incidente di costituzionalità, con le quali il legislatore ha individuato le norme di applicazione necessaria nella specifica materia della filiazione (artt. 33, comma 4, e 36-bis della legge n. 218 del 1995).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo - della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Il rimettente non chiarisce se la "norma desunta", della quale auspica la caducazione, sia: (a) la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, di cui egli presupponga la necessaria applicabilità in sede di formazione (ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell'atto di nascita di un minore cittadino straniero; ovvero (b) una norma sulla "azione amministrativa", regolatrice dell'attività dell'ufficiale di stato civile, che gli impedirebbe di formare l'atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana. Né il giudice a quo prende in esame le disposizioni, maggiormente attinenti al tema dell'incidente di costituzionalità, con le quali il legislatore ha individuato le norme di applicazione necessaria nella specifica materia della filiazione (artt. 33, comma 4, e 36-bis della legge n. 218 del 1995).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 250
co.
codice civile
n.
art. 449
co.
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 29
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 44
co. 1
legge
19/02/2004
n. 40
art. 5
co.
legge
19/02/2004
n. 40
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione ONU diritti del fanciullo
n.
art. 3
convenzione ONU diritti del fanciullo
n.
art. 7