Ordinanza 238/2019 (ECLI:IT:COST:2019:238)
Massima numero 40817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/09/2019; Decisione del
25/09/2019
Deposito del 15/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Omessa previsione - In via subordinata: impugnazione dell'ordinanza di archiviazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Aberratio ictus - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Omessa previsione - In via subordinata: impugnazione dell'ordinanza di archiviazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Aberratio ictus - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per aberratio ictus e difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nuoro in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. - degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale della ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, e, in via subordinata, dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione. Il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. f), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del cod. proc. pen., che - tuttavia - nulla dispongono in merito all'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale. Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per aberratio ictus e difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nuoro in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. - degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale della ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, e, in via subordinata, dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione. Il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. f), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del cod. proc. pen., che - tuttavia - nulla dispongono in merito all'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale. Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 410
co.
codice di procedura penale
n.
art. 411
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte