Sentenza 239/2019 (ECLI:IT:COST:2019:239)
Massima numero 40816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  25/09/2019;  Decisione del  25/09/2019
Deposito del 18/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  41413  41414


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 95 del 2017) è dichiarato inammissibile, per tardività, l'intervento del CODACONS e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore in virtù della normativa censurata. L'atto di intervento è stato depositato il 2 agosto 2019, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione (art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), avvenuta il 4 luglio 2018.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. (Precedente citato: sentenza n. 106 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2252  co. 1

decreto legislativo  29/05/2017  n. 95  art. 30  co. 1

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2253  co. 1

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2253  co. 3

decreto legislativo  29/05/2017  n. 95  art. 30  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4    co. 4