Sentenza 239/2019 (ECLI:IT:COST:2019:239)
Massima numero 41413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  25/09/2019;  Decisione del  25/09/2019
Deposito del 18/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40816  41414


Titolo
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 95 del 2017) è inammissibile l'evocazione - operata dalla parte privata costituita nel giudizio incidentale - del principio di affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2252  co. 1

decreto legislativo  29/05/2017  n. 95  art. 30  co. 1

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2253  co. 1

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2253  co. 3

decreto legislativo  29/05/2017  n. 95  art. 30  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte