Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 95 del 2017) è inammissibile l'evocazione - operata dalla parte privata costituita nel giudizio incidentale - del principio di affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018).