Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anziché di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 2, della legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, nella parte in cui prevede «[l’]attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]», anziché «[l’]attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.