Sentenza 240/2019 (ECLI:IT:COST:2019:240)
Massima numero 41640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
21/10/2019; Decisione del
21/10/2019
Deposito del 21/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Plausibilità delle premesse interpretative - Ampia motivazione del rimettente - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Plausibilità delle premesse interpretative - Ampia motivazione del rimettente - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, nella parte in cui ha abrogato l'art. 100, commi 3 e 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, il rimettente prende le mosse dalla plausibile premessa ermeneutica che le disposizioni censurate abbiano eliminato, a decorrere dal 1° settembre 2014, la cessazione, per i dirigenti regionali, dell'erogazione del trattamento previdenziale aggiuntivo correlato all'indennità di funzione dirigenziale, e che a diversa conclusione non possano condurre le previsioni che hanno disposto la salvaguardia di tali trattamenti per i dirigenti cessati dal servizio nei cui confronti l'importo dell'indennità di funzione o di posizione non è stato riconosciuto nell'imponibile pensionabile. Con ampia motivazione, il giudice a quo argomenta che gli appellanti nei giudizi principali non possono essere equiparati a questi ultimi e che una diversa interpretazione sarebbe contraddetta dalla lettera della legge e generebbe "una sorta di corto circuito legislativo".
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, nella parte in cui ha abrogato l'art. 100, commi 3 e 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, il rimettente prende le mosse dalla plausibile premessa ermeneutica che le disposizioni censurate abbiano eliminato, a decorrere dal 1° settembre 2014, la cessazione, per i dirigenti regionali, dell'erogazione del trattamento previdenziale aggiuntivo correlato all'indennità di funzione dirigenziale, e che a diversa conclusione non possano condurre le previsioni che hanno disposto la salvaguardia di tali trattamenti per i dirigenti cessati dal servizio nei cui confronti l'importo dell'indennità di funzione o di posizione non è stato riconosciuto nell'imponibile pensionabile. Con ampia motivazione, il giudice a quo argomenta che gli appellanti nei giudizi principali non possono essere equiparati a questi ultimi e che una diversa interpretazione sarebbe contraddetta dalla lettera della legge e generebbe "una sorta di corto circuito legislativo".
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/08/2014
n. 15
art. 12
co. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/08/2014
n. 15
art. 12
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte