Sentenza 240/2019 (ECLI:IT:COST:2019:240)
Massima numero 41641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/10/2019;  Decisione del  21/10/2019
Deposito del 21/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40815  41639  41640


Titolo
Previdenza - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trattamento previdenziale aggiuntivo per i dirigenti regionali - Cessazione a far data dal 1° settembre 2014 - Denunciata disparita di trattamento, violazione del principio di ragionevolezza, della capacità contributiva, dell'adeguatezza della posizione retributiva e previdenziale e della tutela del legittimo affidamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dell'art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, che, abrogando i commi 3 e 4 dell'art. 100 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2014, per i dirigenti regionali, la cessazione dell'erogazione dei trattamenti pensionistici differenziali, legati all'indennità di funzione dirigenziale. La scelta legislativa censurata non si atteggia come prelievo a carico del beneficiario della pensione, ma come misura di razionalizzazione; peraltro, essa si raccorda a una innovazione che si riverbera sullo stesso rapporto sinallagmatico, cosicché non si configura quale prelievo di natura tributaria, di norma disancorato dal rapporto sinallagmatico. Neppure si realizza un'arbitraria disparità di trattamento rispetto al personale cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, che continua a beneficiare delle prestazioni previdenziali aggiuntive, in quanto tali dirigenti, in rapporto all'indennità di funzione, non avrebbero altrimenti goduto di alcuna tutela previdenziale, riconosciuta soltanto a decorrere dal 1° ottobre 1990. Né, infine, le norme censurate determinano un sacrificio intollerabile dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, in quanto la tutela dei dirigenti pensionati, con riguardo alla singola voce dell'indennità di funzione, è assicurata in termini coerenti con la disciplina della previdenza pubblica, tenendo anche conto del fatto che i dirigenti regionali hanno continuato a godere di un trattamento aggiuntivo fino al 1° settembre 2014, pur avendo versato alla Regione i contributi solo fino al 30 settembre 1990. Inserita in un complesso di misure di assestamento del bilancio regionale, la disciplina censurata elimina infatti un trattamento previdenziale di particolare favore, come già evidenziato dalla Corte dei conti, senza che rilevi né la carente illustrazione delle esigenze finanziarie e dei risparmi attesi delle misure censurate - che assume valenza significativa nell'àmbito di uno scrutinio più ampio, diretto a ponderare ogni elemento rivelatore dell'arbitrarietà e della sproporzione del sacrificio imposto agli interessi costituzionali rilevante - né la pretesa esiguità dei risparmi che la misura in esame determina o al lungo tempo che è trascorso dalla salvaguardia del trattamento di favore. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 20 del 2018, n. 250 del 2017, n. 173 del 2016, n. 178 del 2015, n. 70 del 2015 e n. 116 del 2013).

La fattispecie tributaria postula il ricorrere di una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico e, sul piano teleologico, la destinazione delle risorse derivanti dal prelievo e connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018 e n. 178 del 2015).

L'adeguatezza e la proporzionalità della tutela previdenziale va vagliata secondo un'ottica globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti, in ragione della molteplicità di variabili sottese al bilanciamento attuato di volta in volta dal legislatore. (Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017).

L'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento. (Precedente citato: sentenza n. 108 del 2019).

Per i rapporti previdenziali riconducibili alla categoria dei rapporti di durata, di regola non si può discorrere di un affidamento legittimo nella loro immutabilità. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2015).

Spetta all'apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, né contrasta di per sé con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/08/2014  n. 15  art. 12  co. 3

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/08/2014  n. 15  art. 12  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte