Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. Il giudice a quo ha consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una particolare interpretazione, escludendone altre, eventualmente idonee a neutralizzare i vizi di legittimità costituzionale derivanti dalla prima. Le ordinanze di rimessione hanno infatti condotto un accurato esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale svoltosi sulla disposizione censurata, escludendo consapevolmente la possibilità di seguire un'interpretazione alternativa di quest'ultima.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la verifica dell'esistenza e della legittimità delle interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter far proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 158 del 2019, n. 78 del 2019 e n. 42 del 2017).