Sentenza 241/2019 (ECLI:IT:COST:2019:241)
Massima numero 41714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/10/2019;  Decisione del  08/10/2019
Deposito del 21/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40814  41713  41715  41716  41717  41718  41719  41720


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione ritenuta dal ricorrente l'unica corretta secondo i normali canoni ermeneutici - Facoltà del giudice di richiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per impropria richiesta di avallo interpretativo con uso distorto dell'incidente di costituzionalità, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. Le ordinanze di rimessione assumono con piena convinzione la circostanza che quella prospettata, "secondo i normali canoni ermeneutici", sia l'unica esegesi corretta della disposizione. E, proprio in virtù degli esiti cui tale esegesi conduce, ritengono che essa esibisca i vizi di illegittimità costituzionale prospettati.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 21  co. 4

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte