Sentenza 241/2019 (ECLI:IT:COST:2019:241)
Massima numero 41715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
08/10/2019; Decisione del
08/10/2019
Deposito del 21/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019
Titolo
Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata omessa considerazione delle rispettive provenienze professionali e violazione dell'eguale diritto di accesso agli uffici pubblici - Insussistenza - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata omessa considerazione delle rispettive provenienze professionali e violazione dell'eguale diritto di accesso agli uffici pubblici - Insussistenza - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel prevedere il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non tiene conto della diversificazione delle provenienze di tali docenti (dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari), né della differenza di status originario esistente tra essi e quelli delle altre scuole confluite nella SNA e tra i docenti della stessa SNA. I docenti in questione hanno dapprima abbandonato le amministrazioni di provenienza, divenendo docenti a tempo indeterminato inseriti nel ruolo ad esaurimento della soppressa SSEF (esercizio del diritto di opzione previsto dal d.m. n. 359 del 2000), e successivamente, hanno volontariamente scelto di non avvalersi della possibilità di rientrarvi (mancato esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 4-septies del d.l. n. 97 del 2008). In questo contesto, la scelta legislativa di considerare unitariamente, a prescindere dalle appartenenze originarie, i docenti del ruolo ad esaurimento della SSEF si presenta non irragionevole né in violazione dell'eguale diritto di accesso agli uffici pubblici, poiché coerente con il fine di attribuire un unico status giuridico a tutti i docenti confluiti nella SNA (docenti delle diverse scuole di formazione e docenti della medesima scuola).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel prevedere il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non tiene conto della diversificazione delle provenienze di tali docenti (dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari), né della differenza di status originario esistente tra essi e quelli delle altre scuole confluite nella SNA e tra i docenti della stessa SNA. I docenti in questione hanno dapprima abbandonato le amministrazioni di provenienza, divenendo docenti a tempo indeterminato inseriti nel ruolo ad esaurimento della soppressa SSEF (esercizio del diritto di opzione previsto dal d.m. n. 359 del 2000), e successivamente, hanno volontariamente scelto di non avvalersi della possibilità di rientrarvi (mancato esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 4-septies del d.l. n. 97 del 2008). In questo contesto, la scelta legislativa di considerare unitariamente, a prescindere dalle appartenenze originarie, i docenti del ruolo ad esaurimento della SSEF si presenta non irragionevole né in violazione dell'eguale diritto di accesso agli uffici pubblici, poiché coerente con il fine di attribuire un unico status giuridico a tutti i docenti confluiti nella SNA (docenti delle diverse scuole di formazione e docenti della medesima scuola).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 21
co. 4
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte