Sentenza 241/2019 (ECLI:IT:COST:2019:241)
Massima numero 41716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
08/10/2019; Decisione del
08/10/2019
Deposito del 21/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019
Titolo
Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata estensione del regime delle incompatibilità proprio dei professori ordinari a tempo pieno, senza possibilità di optare per il regime del tempo definito - Ragionevolezza della scelta legislativa e applicabilità del principio generale di esclusività del rapporto di impiego - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata estensione del regime delle incompatibilità proprio dei professori ordinari a tempo pieno, senza possibilità di optare per il regime del tempo definito - Ragionevolezza della scelta legislativa e applicabilità del principio generale di esclusività del rapporto di impiego - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non avrebbe previsto, per i soli docenti della ex SSEF, il diritto di opzione tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito. La scelta legislativa di riferirsi alla retribuzione dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno per determinare il trattamento economico dei docenti della SNA (e perciò anche dei docenti ex SSEF), lungi dall'istituire un (del tutto peculiare) canale d'accesso ai ruoli della docenza universitaria, è il risultato di un equilibrato contemperamento di interessi. Da una parte, la volontà di individuare, anche per i docenti ex SSEF, il trattamento economico più vantaggioso, tra quelli possibili una volta operata la unificazione delle varie scuole nella SNA, tramite il riferimento a quella che - nell'ambito della docenza universitaria - risulta la più elevata qualifica possibile a fini retributivi; dall'altra, l'obiettivo di uniformare, tramite la previsione di incompatibilità con l'attività libero-professionale, la condizione giuridica dei docenti ex SSEF a quella di tutti gli altri docenti che afferiscono alla SNA, cui è evidentemente applicabile il principio generale di esclusività del rapporto di impiego di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Precedente citato: sentenza n. 566 del 1989).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non avrebbe previsto, per i soli docenti della ex SSEF, il diritto di opzione tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito. La scelta legislativa di riferirsi alla retribuzione dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno per determinare il trattamento economico dei docenti della SNA (e perciò anche dei docenti ex SSEF), lungi dall'istituire un (del tutto peculiare) canale d'accesso ai ruoli della docenza universitaria, è il risultato di un equilibrato contemperamento di interessi. Da una parte, la volontà di individuare, anche per i docenti ex SSEF, il trattamento economico più vantaggioso, tra quelli possibili una volta operata la unificazione delle varie scuole nella SNA, tramite il riferimento a quella che - nell'ambito della docenza universitaria - risulta la più elevata qualifica possibile a fini retributivi; dall'altra, l'obiettivo di uniformare, tramite la previsione di incompatibilità con l'attività libero-professionale, la condizione giuridica dei docenti ex SSEF a quella di tutti gli altri docenti che afferiscono alla SNA, cui è evidentemente applicabile il principio generale di esclusività del rapporto di impiego di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Precedente citato: sentenza n. 566 del 1989).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 21
co. 4
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte