Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Negoziato per l'attribuzione di funzioni con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Previsione che esso si svolga per ciascuna singola materia o ambito di materia, anziché con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni - Violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 215015).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116  co. 3

Altri parametri e norme interposte