Sentenza 241/2019 (ECLI:IT:COST:2019:241)
Massima numero 41718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/10/2019;  Decisione del  08/10/2019
Deposito del 21/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40814  41713  41714  41715  41716  41717  41719  41720


Titolo
Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata mancanza di una disciplina transitoria che consenta a tali docenti di scegliere tra il rientro nei ruoli di originaria provenienza e la permanenza nel (modificato) status di docente presso la SNA - Insussistenza - Carattere costituzionalmente non necessitato di tale disciplina - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non prevede una disciplina transitoria che consenta a tali docenti di scegliere tra il rientro nei ruoli di originaria provenienza (dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, dirigenza parlamentare) e la permanenza nel (modificato) status di docente presso la SNA. Il mancato esercizio, da parte dei docenti ex SSEF, del diritto di opzione per il rientro nei ranghi delle amministrazioni di provenienza, espressamente previsto dall'art. 4-septies del d.l. n. 97 del 2008, in occasione della creazione dello specifico ruolo ad esaurimento dei docenti stabili afferenti alla SSEF, ha determinato l'interruzione definitiva di ogni rapporto con l'amministrazione originaria e un nuovo inquadramento in tale ruolo ad esaurimento. Pertanto, in disparte il rilievo per cui una eventuale disciplina transitoria, rientrando nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, avrebbe potuto avere i contenuti più diversi, va escluso che essa sia costituzionalmente necessaria, in relazione a soggetti che, ormai da tempo, hanno assunto la sola stabile condizione di docenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento della SSEF. (Precedenti citati: sentenza n. 166 del 2012, sul diritto di ripensamento attribuito dalla legge n. 339 del 2003 ai dipendenti pubblici a tempo parziale iscritti all'albo degli avvocati che, a seguito dell'introduzione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione legale e il mantenimento dell'impiego pubblico, avessero optato per la libera professione).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 21  co. 4

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte