Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi del trattamento previdenziale dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata perdita dell'attuale trattamento previdenziale - Formulazione apodittica delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per formulazione apodittica delle relative censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che dispone il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico, del trattamento economico e del trattamento previdenziale dei professori o dei ricercatori universitari. Tutte le ordinanze di rimessione si limitano a sostenere che la disposizione non prevederebbe, in riferimento a "docenti aventi qualifiche e provenienze diverse nell'ambito del più generale rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni", che sia loro conservato il trattamento previdenziale attualmente previsto (o, comunque, che questo venga autonomamente considerato e valutato), consentendo invece, attraverso il richiamo allo status giuridico ed economico del professore universitario, l'applicazione "agli stessi" del trattamento previdenziale di quest'ultimo. Non è inoltre in alcun modo ricostruito il quadro normativo che, nell'ambito del sistema previdenziale, condurrebbe alla produzione degli effetti lamentati, i quali risultano, in tal modo, apoditticamente ipotizzati ma non dimostrati. Sarebbe stato anche necessario, al fine di prospettare correttamente la violazione dei parametri costituzionali evocati, operare una valutazione specifica delle singole posizioni delle parti in giudizio, in ipotesi diverse l'una dall'altra e tra loro potenzialmente variabili, ad esempio, quanto al regime di riferimento - contributivo, retributivo o misto - per il calcolo del trattamento previdenziale, o quanto alla decorrenza del relativo diritto, oppure, ancora, in ordine alla natura delle somme spettanti al termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, per il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, non può farsi ricorso alle integrazioni spese sul punto dalle parti private costituite (Precedenti citati: ordinanze n. 111 del 2019, n. 37 del 2018 e n. 209 del 2015).