Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole di formazione - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Estensione ad essi dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari - Denunciata omessa considerazione della diversificazione dei rispettivi ruoli di provenienza e conseguente violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento - Formulazione oscura e apodittica delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per formulazione oscura e apodittica delle relative censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, determinerebbe una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti di soggetti ad essa legati da rapporto di impiego, come conseguenza della omessa considerazione della diversificazione dei rispettivi ruoli di provenienza. Dalle censure svolte non si comprende, infatti, se quello ai diversi ruoli di provenienza sia un riferimento ai ruoli originari dei docenti ex SSEF, oppure a quelli di tutti i docenti della SNA, sia già presenti nella stessa SNA, sia futuri.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le argomentazioni che - pur costituendo semplice specificazione di profili già presentati all'esame della Corte costituzionale - spostano l'attenzione su aspetti problematici non attuali, prospettati in via astratta e che prescindono da un concreto collegamento con le vicende oggetto dei giudizi principali e, dunque, privi di rilevanza nei processi a quibus. (Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2016; ordinanza n. 101 del 2019).