Prospettazione della questione incidentale - Argomentazioni compiute e plausibili del rimettente sulla rilevanza - Condivisibile ricostruzione del dato normativo di riferimento - Ammissibilità delle questioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, sono ammissibili le censure prospettate dal rimettente, le cui argomentazioni sulle connotazioni del giudizio principale, destinate ad incidere sulla rilevanza della questione, sono da ritenersi compiute e plausibili, nonché condivisibile la ricostruzione del dato normativo di riferimento. In particolare, il rimettente si è soffermato adeguatamente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, rimarcando con puntualità il rilievo ostativo che deriva dall'applicabilità della disposizione censurata rispetto all'ulteriore corso della procedura posta al suo giudizio, altresì provvedendo ad un pregiudiziale scrutinio di compatibilità della disposizione censurata con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'art. 273 della direttiva IVA.
Il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell'Unione europea costituisce un prius logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché ne mette in discussione la stessa applicabilità nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione. (Precedente citato: ordinanza n. 47 del 2017).