Sentenza 245/2019 (ECLI:IT:COST:2019:245)
Massima numero 42847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 29/11/2019; Pubblicazione in G. U. 04/12/2019
Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Debitori non fallibili - Composizione della crisi da sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione e relativo piano - Debiti inerenti all'IVA - Possibilità per il piano di prevedere, oltre la dilazione del pagamento, anche la falcidia del credito fiscale - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale parziale.
Fallimento e procedure concorsuali - Debitori non fallibili - Composizione della crisi da sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione e relativo piano - Debiti inerenti all'IVA - Possibilità per il piano di prevedere, oltre la dilazione del pagamento, anche la falcidia del credito fiscale - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto». Se, in generale, il piano nel quale si sostanzia l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore non fallibile ai creditori può prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, il dato letterale della disposizione censurata dal Tribunale di Udine precisa tuttavia che in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La negazione al debitore non fallibile sovraindebitato della possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA crea così un disallineamento tra la procedura per l'accordo in esame e quella per la proposta di concordato preventivo; se, infatti, in entrambe le procedure viene lasciata al proponente la più ampia libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, esse si disallineano, invece, in relazione al trattamento dei debiti tributari, proprio nel regime previsto per l'IVA, nonostante la decisione della CGUE del 2014, sentenza Degano Trasporti sas (resa peraltro in esito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso rimettente), che ha ritenuto compatibile col diritto europeo una norma interna (l'art. 160, comma 2, della legge fallimentare), la quale consenta un pagamento parziale del credito IVA qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all'amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza. La differenza di disciplina che dunque caratterizza il concordato preventivo e l'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, non essendovi motivi che, secondo il canone della ragionevolezza, legittimino tale trattamento differenziato, né le diseguaglianze anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016 e n. 225 del 2014; ordinanza n. 232 del 2015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto». Se, in generale, il piano nel quale si sostanzia l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore non fallibile ai creditori può prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, il dato letterale della disposizione censurata dal Tribunale di Udine precisa tuttavia che in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La negazione al debitore non fallibile sovraindebitato della possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA crea così un disallineamento tra la procedura per l'accordo in esame e quella per la proposta di concordato preventivo; se, infatti, in entrambe le procedure viene lasciata al proponente la più ampia libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, esse si disallineano, invece, in relazione al trattamento dei debiti tributari, proprio nel regime previsto per l'IVA, nonostante la decisione della CGUE del 2014, sentenza Degano Trasporti sas (resa peraltro in esito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso rimettente), che ha ritenuto compatibile col diritto europeo una norma interna (l'art. 160, comma 2, della legge fallimentare), la quale consenta un pagamento parziale del credito IVA qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all'amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza. La differenza di disciplina che dunque caratterizza il concordato preventivo e l'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, non essendovi motivi che, secondo il canone della ragionevolezza, legittimino tale trattamento differenziato, né le diseguaglianze anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016 e n. 225 del 2014; ordinanza n. 232 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/01/2012
n. 3
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte