Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Possibile trasferimento di tutte le funzioni inerenti a materie o ambiti di materie - Possibile richiesta delle singole Regioni - Violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede che l’atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.