Protezione civile - Materia "trasversale" ricomprendente la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente da eventi calamitosi - Idoneità a condizionare la competenza regionale concorrente - Necessità di idoneo coinvolgimento delle Regioni.
La protezione civile, proprio perché inevitabilmente tocca competenze diverse, anche regionali, ha assunto un ruolo di competenza statale "trasversale", seppur concorrente, idonea a condizionare o a limitare l'esercizio di competenze regionali in altri settori, come quello relativo al governo del territorio o, più specificamente, agli interventi edilizi in zone sismiche. A doppio titolo, pertanto, la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di protezione civile in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012).
La materia della protezione ricomprende la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, come già riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 225 del 1992, e ribadito dall'art. 1, comma 1, cod. protezione civile. Ad essa accede anche il risanamento del territorio e l'avvio della ricostruzione, che ingloba quindi anche altri aspetti, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico; pertanto, la protezione civile appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e incrocia altresì la materia del governo del territorio, anch'essa di competenza concorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 60 del 2017).
Nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale; tuttavia, anche in situazioni di emergenza la Regione non è comunque estranea, giacché, nell'ambito dell'organizzazione policentrica della protezione civile, occorre che essa stessa fornisca l'intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collaborazione leale e solidaristica. (Precedenti citati: sentenza n. 284 del 2016 e n. 8 del 2016).
In caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale. In particolare, le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 303 del 2003).