Edilizia e urbanistica - Accelerazione delle misure urgenti riguardanti la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - Poteri del commissario straordinario - Previsione, in sede di conversione di decreto-legge, che l'adozione delle ordinanze commissariali avviene sentite le Regioni interessate, anziché mediante intesa - Ricorso delle Regioni Marche e Umbria - Violazione del principio di leale collaborazione, con ridondanza sulla competenza regionale concorrente della protezione civile e del governo del territorio - Necessità di assicurare la continuità dell'azione del commissario - Illegittimità costituzionale, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 37, comma 1, lett. a), n. 1-bis), e lett. b-ter), del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario riguardanti la ricostruzione pubblica nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 189 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 229 del 2016, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi, e che le priorità degli interventi di cui al successivo art. 14, comma 4, sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari (ossia i medesimi presidenti di Regione), anziché previa intesa con gli stessi. L'originario d.l. n. 189 del 2016 aveva prescritto l'intesa nell'ambito della «cabina di coordinamento» per l'adozione delle indicate ordinanze, che ha operato senza particolari criticità, soprattutto perché il Governo, nell'adottare il successivo d.l. n. 109 del 2018, ha accentuato il ruolo dei Presidenti delle Regioni. La degradazione, in sede di conversione, dell'intesa a parere, senza che dagli atti parlamentari risulti la ragione di questa significativa modifica, ha abbassato in modo ingiustificato il livello di coinvolgimento delle Regioni interessate, ridondando in lesione dei parametri indicati dalle Regioni Marche e Umbria ricorrenti. La reductio ad legitimitatem richiede pertanto il ripristino della prescrizione dell'intesa, con una necessaria modulazione temporale degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale, perché ricorre l'esigenza contingente ed eccezionale - in quanto derivante da una calamità con connotazione di situazione di emergenza nazionale - di salvezza degli effetti utili dell'azione amministrativa già posta in essere. Infatti, la continuità dell'azione del commissario straordinario è rilevante sul piano costituzionale (art. 97 Cost.) e comporta la necessaria salvezza degli atti di quest'ultimo, per cui l'efficacia retroattiva della pronuncia rischierebbe rappresentare un fattore di ritardo nella ricostruzione e rimozione dei danni dei suddetti eventi sismici, la cui accelerazione, al contrario, costituisce, tra le altre, la ragione ispiratrice del d.l. n. 123 del 2019. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2019 e n. 44 del 2019).
In generale, nella materia della protezione civile e del governo del territorio l'intesa costituisce lo strumento adeguato di coinvolgimento delle Regioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in maniera tale da conciliare le necessarie esigenze unitarie e il carattere decentrato e diffuso dell'organizzazione della protezione civile. Sono tuttavia possibili anche altri moduli partecipativi, meno coinvolgenti, quali il mero raccordo o il parere della Regione interessata. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2006).