Sentenza 247/2019 (ECLI:IT:COST:2019:247)
Massima numero 40855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  42852  42853  42854  42855


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma succeduta ad altre - Necessità di sua rimozione, per ristabilire il previgente quadro normativo - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie. Alla stregua della composita evoluzione del quadro normativo in materia, può dedursi che l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, originario "titolo" di commissariamento della Regione Molise, non si è "inalveato" all'interno della più "matura" e completa disciplina dei commissariamenti dettata dalla legge n. 191 del 2009. Occorre infatti rilevare che i commissariamenti più antichi - come nel caso di specie - non hanno subito una sorta di "novazione" sul versante della legislazione applicabile, in quanto la base normativa dalla quale ha tratto origine l'intervento sostitutivo dello Stato è rimasta intatta nella sua perdurante produzione di effetti, al punto che ha formato oggetto di espresso richiamo proprio - e da ultimo - ad opera della norma impugnata. A prescindere, dunque, dalla validità della tesi secondo la quale dalla eventuale incostituzionalità deriverebbe una sorta di "reviviscenza retrograda", che generebbe l'automatico riespandersi delle disposizioni previgenti alle varie novelle con portata abrogatrice - tesi che non potrebbe comunque condividersi, in considerazione del fatto che le varie modifiche succedutesi nel tempo non sono state di abrogazione pura e semplice - è assorbente rilevare che l'interesse al ricorso risulta asseverato dal fatto che la eventuale rimozione della incompatibilità, introdotta dalla disposizione impugnata, lascerebbe inalterato, per le Regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, il quadro normativo previgente, con la conseguente possibilità di designare o mantenere, quale commissario ad acta, la persona che rivesta un incarico istituzionale presso la Regione commissariata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 25  co. 

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte