Sentenza 247/2019 (ECLI:IT:COST:2019:247)
Massima numero 42852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40855  42853  42854  42855


Titolo
Ricorso in via principale - Puntuale impugnazione della norma in tutte le sue parti, e in particolare in quelle che si lamentano lesive - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie, sul presupposto che non sarebbe stata impugnata la parte della norma che enuncia i requisiti che deve possedere il commissario ad acta, e che, comunque sia, precluderebbe il conferimento dell'incarico ad un "politico". A prescindere da qualsiasi rilievo circa il naturale "assorbimento" di tale profilo nel quadro delle censure proposte, la Regione ha impugnato la norma indicata in tutte le sue parti, espressamente enunciando proprio il suo comma 2, lett. b), ove si dettano i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il commissario.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 25  co. 

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte