Sentenza 247/2019 (ECLI:IT:COST:2019:247)
Massima numero 42852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Puntuale impugnazione della norma in tutte le sue parti, e in particolare in quelle che si lamentano lesive - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.
Ricorso in via principale - Puntuale impugnazione della norma in tutte le sue parti, e in particolare in quelle che si lamentano lesive - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie, sul presupposto che non sarebbe stata impugnata la parte della norma che enuncia i requisiti che deve possedere il commissario ad acta, e che, comunque sia, precluderebbe il conferimento dell'incarico ad un "politico". A prescindere da qualsiasi rilievo circa il naturale "assorbimento" di tale profilo nel quadro delle censure proposte, la Regione ha impugnato la norma indicata in tutte le sue parti, espressamente enunciando proprio il suo comma 2, lett. b), ove si dettano i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il commissario.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie, sul presupposto che non sarebbe stata impugnata la parte della norma che enuncia i requisiti che deve possedere il commissario ad acta, e che, comunque sia, precluderebbe il conferimento dell'incarico ad un "politico". A prescindere da qualsiasi rilievo circa il naturale "assorbimento" di tale profilo nel quadro delle censure proposte, la Regione ha impugnato la norma indicata in tutte le sue parti, espressamente enunciando proprio il suo comma 2, lett. b), ove si dettano i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il commissario.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/10/2018
n. 119
art. 25
co.
legge
17/12/2018
n. 136
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte