Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Sufficiente motivazione della sua ridondanza sulle competenze regionali - Ammissibilità della questione.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancanza di lesione di attribuzioni regionali e, dunque, per mancanza di ridondanza del parametro non relativo alle competenze, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie. Introducendo [mediante legge di conversione, con conseguente lamentata lesione dell'art. 77 Cost.] un meccanismo di incompatibilità tra la carica di commissario ad acta e l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione commissariata, si determina una automatica menomazione sul piano delle competenze, anche rispetto alla previgente disciplina, dal momento che il quadro normativo preesistente consentiva l'esercizio di quella funzione da parte del Presidente della Regione commissariata; tale novum normativo finisce per determinare (specie per i commissariamenti in atto, ricoperti da presidenti di Regione, che decadono dall'incarico) una significativa interferenza nella sfera regionale, anche sul versante del relativo assetto ordinamentale, riferito, per di più, alla gestione di ambiti di competenza (sanità e coordinamento della finanza pubblica) concorrenti, anche se incisi dall'intervento sostitutivo dello Stato.
Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019 e n. 194 del 2019).