Sentenza 247/2019 (ECLI:IT:COST:2019:247)
Massima numero 42854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40855  42852  42853  42855


Titolo
Sanità pubblica - Procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro sanitario - Modificazione, in sede di conversione di decreto-legge, dei criteri di nomina del commissario ad acta - Incompatibilità con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione commissariata - Applicazione anche agli incarichi commissariali in atto - Estraneità delle norme impugnate rispetto alla materia, all'oggetto e alle finalità del decreto-legge - Incidenza sulle attribuzioni costituzionali riconosciute alla Regione nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che dispone la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni con l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento e stabilisce la applicabilità della incompatibilità anche per gli incarichi commissariali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, introduttiva dell'articolo impugnato, con la conseguente decadenza dall'incarico commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla nomina dei nuovi Commissari. Appare nella specie evidente, come indicato anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, che tra le norme che hanno formato oggetto del d.l. n. 119 del 2018 e quella impugnata non sia intravedibile alcun tipo di nesso che le correli fra loro, né sul versante dell'oggetto della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento di urgenza, né sotto l'aspetto dello sviluppo logico o di integrazione, ovvero di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione. Né può sostenersi che la disposizione oggetto dei ricorsi, intervenuta su norme contenute in due leggi finanziarie, rientrerebbe nella "materia finanziaria" che costituisce in parte oggetto dell'originario decreto. La "materia finanziaria", infatti, si riempie dei contenuti definitori più vari, risultando così concettualmente "anodìna", in ragione degli oggetti specifici cui essa risulta in concreto riferita, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria". Il riferimento ad essa, come identità di ratio, risulta pertanto in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all'oggetto principale che essa disciplina, giacché - ove così non fosse - le possibilità di "innesto" in sede di conversione dei decreti-legge di norme "intruse" rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, privata di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale.

L'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2012 e n. 355 del 2010).

La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati. Le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014).

Il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo - stabilendo il contenuto del decreto-legge - sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del potere di emendamento parlamentare. E, anche sotto questo profilo, gli equilibri che la Carta fondamentale instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decreto-legge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007).

La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei, ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014; ordinanza n. 34 del 2013).

La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, per cui solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti citati: sentenza n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 22 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 25  co. 

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte