Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Previsione che i LEP siano determinati nelle materie o negli ambiti di materie, anziché per le specifiche funzioni concernenti le materie - Violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le funzioni concernenti le materie seguenti». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.