Comunicazione e informazione – Comunicazioni elettroniche – Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici – Necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso – Esclusione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza del diritto di difesa nonché della funzione di tutela ambientale degli usi civici – Insussistenza e inconferenza del parametro di cui all’art. 24 Cost. – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 051002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, 9 e 24 Cost., dell’art. 54-bis, prima parte, cod. comunicazioni elettroniche nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (TLC) ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927. La disposizione censurata realizza un bilanciamento non irragionevole dei contrapposti interessi alla diffusione delle reti di TLC e alla tutela ambientale dal momento che il mutamento di destinazione produce un beneficio, in termini di innovazione, efficienza e coesione sociale, per le comunità interessate e per l’intera collettività statale, senza vanificare il regime degli usi civici. Risulta, invece, inconferente il parametro di cui all’art. 24 Cost. in quanto la citata disposizione, limitandosi a esonerare talune categorie di opere dall’autorizzazione citata, non disciplina l’esercizio del diritto di azione e non viola, in ogni caso, il diritto alla tutela giurisdizionale, potendo i titolari di usi civici interessati dalla realizzazione della rete far valere in giudizio il proprio interesse contrario alla realizzazione. Nemmeno risulta violato, poi, l’art. 9 Cost., in ragione dell’asserito contrasto della disposizione censurata con la funzione di tutela ambientale degli usi civici, dal momento che il legislatore – nel compiere, in via generale, una valutazione di compatibilità della realizzazione di infrastrutture di TLC con la destinazione dei terreni gravati da usi civici – introduce una misura di semplificazione procedimentale senza compromettere la conservazione di tali beni, appartenenti alle collettività di riferimento, e preservandone il rilievo pubblicistico, sebbene in un diverso assetto funzionale compatibile con il regime di indisponibilità.