Sentenza 33/2026 (ECLI:IT:COST:2026:33)
Massima numero 47319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  12/01/2026;  Decisione del  12/01/2026
Deposito del 20/03/2026; Pubblicazione in G. U. 25/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47318  47320


Titolo
Armi e materie esplodenti - In genere - Uso improprio o mancata conservazione in condizioni di sicurezza - Possibile compromissione di beni giuridici primari - Necessità di disciplinare l'acquisto, il porto e la circolazione di armi - Finalità - Garanzia del loro controllo e tracciabilità - Conseguente generale divieto di portare armi - Natura eccezionale del porto d'armi. (Classif. 017001).

Testo

Le caratteristiche intrinseche di pericolosità delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere e l’estrema gravità delle conseguenze ricollegabili a un loro utilizzo improprio, o alla mancata conservazione in condizioni di sicurezza, possono compromettere beni giuridici primari – la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica – che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Pertanto, la disciplina in materia di acquisto, porto e circolazione di armi è diretta ad assicurarne il controllo e la tracciabilità, a garanzia della sicurezza circa il loro buon uso da parte del detentore oltre che la diligente custodia in luogo idoneo. (Precedenti: S. 208/2023 - mass. 45855; S. 5/2023 - mass. 45382; S. 109/2019 - mass. 42267).

Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al divieto di portare le armi. (Precedenti: S. 109/2019 - mass. 42267; S. 440/1993 - mass. 20073).

 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte