Armi e materie esplodenti - In genere - Uso improprio o mancata conservazione in condizioni di sicurezza - Possibile compromissione di beni giuridici primari - Necessità di disciplinare l'acquisto, il porto e la circolazione di armi - Finalità - Garanzia del loro controllo e tracciabilità - Conseguente generale divieto di portare armi - Natura eccezionale del porto d'armi. (Classif. 017001).
Le caratteristiche intrinseche di pericolosità delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere e l’estrema gravità delle conseguenze ricollegabili a un loro utilizzo improprio, o alla mancata conservazione in condizioni di sicurezza, possono compromettere beni giuridici primari – la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica – che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Pertanto, la disciplina in materia di acquisto, porto e circolazione di armi è diretta ad assicurarne il controllo e la tracciabilità, a garanzia della sicurezza circa il loro buon uso da parte del detentore oltre che la diligente custodia in luogo idoneo. (Precedenti: S. 208/2023 - mass. 45855; S. 5/2023 - mass. 45382; S. 109/2019 - mass. 42267).
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al divieto di portare le armi. (Precedenti: S. 109/2019 - mass. 42267; S. 440/1993 - mass. 20073).