Sentenza 116/2025 (ECLI:IT:COST:2025:116)
Massima numero 46937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  10/06/2025;  Decisione del  10/06/2025
Deposito del 21/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46935  46936


Titolo
Cooperative – In genere – Attività di vigilanza – Automatico scioglimento degli enti cooperativi che si sottraggono a tale attività con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio, anziché nomina di un commissario che si sostituisca agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati – Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità della sanzione nonché degli opportuni controlli previsti per l’attività della cooperazione – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 069001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 45, primo comma, Cost., l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l’autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, disponendo lo scioglimento per atto dell’autorità degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, si colloca al grado massimo di afflittività nel ventaglio dei provvedimenti sanzionatori amministrativi quali possibili effetti della vigilanza sugli enti cooperativi: anche a essa è quindi applicabile il principio di proporzionalità. Se, in astratto, appare legittima la finalità perseguita, ossia la vigilanza all’accertamento dei requisiti mutualistici, tuttavia la misura dello scioglimento dell’ente al verificarsi di qualsiasi condotta di inadempimento all’obbligo di consentire l’attività di vigilanza sanziona una condotta quanto mai ampia, come, nel caso di specie, la semplice mancata risposta alla comunicazione di avvio dell’attività di vigilanza e alla successiva diffida, entrambe inviate sulla casella PEC dell’ente sottoposto al controllo, senza che sia nemmeno necessario un accesso fisico dell’incaricato presso la sede sociale. In quest’ottica, appare evidente che il legislatore abbia rinunciato a ricorrere ai least restrictive means, che sarebbero stati comunque in grado di dare attuazione in via coattiva alla funzione pubblica di controllo e di superare l’ostacolo ad essa frapposto. La disposizione censurata non supera neanche il test di proporzionalità in senso stretto, dato il particolare favor con cui invece la Costituzione valorizza il fenomeno cooperativo; al contrario del mandato costituzionale, la disposizione censurata rischia, in effetti, di favorire il chilling effect prefigurato dal rimettente, finendo per produrre gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei soci, oltre che possibili rilevanti ripercussioni sugli altri stakeholders. Una volta riscontrata la fondatezza delle questioni, poiché una pronuncia meramente ablativa determinerebbe un insostenibile vuoto di tutela, in contraddizione anche con la stessa previsione costituzionale, è quindi imprescindibile fare ricorso a una pronuncia che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione. Al riguardo, pare congrua la soluzione proposta dal rimettente, volta a individuare la sanzione in quella della gestione commissariale di cui all’art. 2545-sexiesdecies cod. civ., che all’ultimo comma prevede che l’organo nominato dall’autorità pubblica si sostituisce a quelli dell’ente, anche limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. La sostituzione dell’organo di amministrazione, nei termini indicati, consente lo svolgimento dell’attività di vigilanza, dal quale potrebbe emergere che l’ente debba comunque essere sciolto per atto dell’autorità, ricorrendo una delle fattispecie autonomamente considerate dall’art. 2545-septiesdecies cod. civ.; ma non si esclude che invece tale sostituzione permetta di accertare il genuino rispetto delle finalità mutualistiche. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029 - 46030; S. 40/2023 - mass. 45325; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 40/2019 - mass. 42186).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/08/2002  n. 220  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte