Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi – Condizioni – Incidenza, immediata e diretta, dell’esito del giudizio costituzionale sulle situazioni soggettive di terzi – Ammissibilità (nel caso di specie: ammissibilità all’intervento di un soggetto terzo nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’Appello di Ancona relativamente alla natura delle opinioni espresse dal deputato coinvolto). (Classif. 111002).
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia, tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso. (Precedenti: S. 157/2023 – mass. 45655; S. 224/2019 – mass. 40890; O. 33/2024 - mass. 45978).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’intervento, depositato nei termini, di Alex Marini nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d’Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati – doc. IV-ter, n. 6-A – , con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Alex Marini costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili. L’interveniente è parte del giudizio, sin dal primo grado, relativo alla domanda di risarcimento del danno in via riconvenzionale, proposta innanzi alla Corte d’Appello di Ancona perché destinatario delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da Vittorio Sgarbi nei suoi confronti. La decisione sul conflitto è pertanto suscettibile di condizionare in via diretta e immediata la tutela, l’esito o gli effetti di tale giudizio, incidendo sui suoi interessi) (Precedenti: S. 157/2023 – mass. 45655; S. 169/2018 - mass. 40140; S. 262/2017 - mass. 40990).