Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino venatorio - Obbligo per il cacciatore di annotare in modo indelebile, nel tesserino personale di caccia, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati, anziché di farlo "subito" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo - Manifesta genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per manifesta genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, che, nell'inserire all'art. 29 della legge reg. Marche n. 7 del 1995 il comma 5-bis, dispone che il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. La censura statale è manifestamente generica in quanto non indica alcuna disposizione sovranazionale contrastante con quella impugnata. Né l'onere di identificare esattamente la questione può ritenersi assolto dal riferimento al caso EU Pilot, mancando nel ricorso qualsiasi argomentazione in merito al contenuto delle violazioni asseritamente riscontrate dalla Commissione europea, tanto più che il meccanismo da questa attivato non necessariamente rappresenta un indice univoco della violazione di norme europee, essendo finalizzato principalmente allo scambio di informazioni e alla risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea nella fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130 del 2008. (Precedenti citati: sentenza n. 156 del 2016; ordinanza n. 201 del 2017).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e, inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 63 del 2016; ordinanza n. 201 del 2017).