Sentenza 249/2019 (ECLI:IT:COST:2019:249)
Massima numero 42739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
40861
Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino venatorio - Obbligo per il cacciatore di annotare in modo indelebile, nel tesserino personale di caccia, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati, anziché di farlo "subito" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino venatorio - Obbligo per il cacciatore di annotare in modo indelebile, nel tesserino personale di caccia, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati, anziché di farlo "subito" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, che, nell'inserire all'art. 29 della legge reg. Marche n. 7 del 1995, il comma 5-bis, dispone che il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. La norma impugnata, infatti, collega l'obbligo predetto all'evento dell'abbattimento e non, invece, a eventi successivi e da questo distinti (come il "recupero"), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa, per cui non riduce il livello minimo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilito dall'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992. Né, sotto altro profilo, può valere a procrastinare l'obbligo di immediata annotazione la specificazione dell'abbattimento come "accertato", perché il concetto di abbattimento utilizzato dalla disposizione statale indicata - la quale è sì incentrata sulla massima tempestività dell'annotazione, ma pur sempre in relazione a un evento effettivamente realizzatosi - si riferisce evidentemente solo all'avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica e se l'abbattimento ben può essere percepito contestualmente all'atto di caccia, tuttavia, in tutti gli altri casi di mancata evidenza, la sua verifica potrebbe richiedere un accertamento dell'effettiva uccisione del capo di fauna, che il cacciatore dovrà comunque effettuare immediatamente dopo avere sparato. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 278 del 2012, n. 227 del 2011 e n. 332 del 2006).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, che, nell'inserire all'art. 29 della legge reg. Marche n. 7 del 1995, il comma 5-bis, dispone che il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. La norma impugnata, infatti, collega l'obbligo predetto all'evento dell'abbattimento e non, invece, a eventi successivi e da questo distinti (come il "recupero"), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa, per cui non riduce il livello minimo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilito dall'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992. Né, sotto altro profilo, può valere a procrastinare l'obbligo di immediata annotazione la specificazione dell'abbattimento come "accertato", perché il concetto di abbattimento utilizzato dalla disposizione statale indicata - la quale è sì incentrata sulla massima tempestività dell'annotazione, ma pur sempre in relazione a un evento effettivamente realizzatosi - si riferisce evidentemente solo all'avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica e se l'abbattimento ben può essere percepito contestualmente all'atto di caccia, tuttavia, in tutti gli altri casi di mancata evidenza, la sua verifica potrebbe richiedere un accertamento dell'effettiva uccisione del capo di fauna, che il cacciatore dovrà comunque effettuare immediatamente dopo avere sparato. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 278 del 2012, n. 227 del 2011 e n. 332 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
07/11/2018
n. 44
art. 2
co. 1
legge della Regione Marche
05/01/1995
n. 7
art. 29
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 12
co. 12 bis