Ordinanza 250/2019 (ECLI:IT:COST:2019:250)
Massima numero 40860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Imputabilità - Accertamento - Infermità dovuta a cronica intossicazione da alcool - Distinzione rispetto all'ubriachezza abituale - Asserita impossibilità - Denunciata irragionevolezza, incidenza sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - Oscurità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 - specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica - non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 92  co. 1

codice penale    n.   art. 94  co. 

codice penale    n.   art. 95  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte