Ordinanza 251/2019 (ECLI:IT:COST:2019:251)
Massima numero 40859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Volontariato - Norme della Regione Puglia - Terzo settore - Enti beneficiari in comodato d'uso di beni immobili di proprietà regionale - Inclusione delle imprese e delle cooperative sociali - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia n. 22 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27 del 2016, n. 199 del 2015 e n. 134 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  11/06/2018  n. 22  art. 2  co. 

legge della Regione Puglia  11/06/2018  n. 22  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23