Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura da parte delle stazioni appaltanti - Applicazione "ove possibile" del principio della rotazione degli inviti - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della reg. Sardegna n. 41 del 2018, il cui comma 1, lett. a), sostituisce il comma 2 dell'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3, lett. e), dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., in relazione agli artt. 36 e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta modifica della disposizione impugnata).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.