Sentenza 253/2019 (ECLI:IT:COST:2019:253)
Massima numero 40856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/10/2019;  Decisione del  23/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40857  41925  41926  41927  41928  41929


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Parte di un giudizio diverso dal giudizio a quo, rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale - Soggetti non titolari di interesse inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M. D., che non è parte del giudizio a quo ma di un giudizio distinto, rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, nonché dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dell'Unione Camere Penali Italiane, in quanto non titolari di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 173 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale; ordinanza n. 204 del 2019).

L'ammissibilità dell'intervento di un soggetto parte non del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 71 del 2015 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 33 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4