Sentenza 253/2019 (ECLI:IT:COST:2019:253)
Massima numero 40857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
23/10/2019; Decisione del
23/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Richiesta di ammissione al giudizio incidentale in qualità di amicus curiae - Inammissibilità.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Richiesta di ammissione al giudizio incidentale in qualità di amicus curiae - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, formulata in via subordinata, di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae. Una tale figura, infatti, non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, formulata in via subordinata, di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae. Una tale figura, infatti, non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte