Sentenza 253/2019 (ECLI:IT:COST:2019:253)
Massima numero 41925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/10/2019;  Decisione del  23/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40856  40857  41926  41927  41928  41929


Titolo
Thema decidendum - Censure e profili ulteriori proposti dalle parti nel giudizio incidentale - Esame da parte della Corte costituzionale - Esclusione.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, non deve essere esaminato - in quanto non proposto dal rimettente - il profilo della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, prospettato dalla parte costituita.

Per costante giurisprudenza, non possono essere presi in considerazione profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2019, n. 206 del 2019, n. 141 del 2019, n. 96 del 2019 e n. 78 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3