Rilevanza della questione incidentale - Incidenza della richiesta declaratoria di incostituzionalità sul giudizio a quo - Sussistenza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - formulata sul rilievo che il rimettente non avrebbe indicato le specifiche ragioni che motivano la scelta del detenuto di non collaborare con la giustizia. Posto che ai fini della rilevanza è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, ciò che più rileva nella specie è che in caso di accoglimento il rimettente dovrebbe decidere secondo una regola diversa da quella imposta dalla disposizione censurata, attingendola dalla disciplina di riferimento, privata della norma in ipotesi dichiarata incostituzionale, e quand'anche l'esito fosse il medesimo - la non concessione del permesso premio - la pronuncia influirebbe sul suo percorso argomentativo.
Ai fini della rilevanza della questione incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. (Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014 e n. 294 del 2011).
Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia di conformità delle leggi a Costituzione, il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018).
Sussiste la rilevanza della questione incidentale anche nel caso in cui, quand'anche l'esito del giudizio a quo fosse il medesimo, la pronuncia di accoglimento influirebbe sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983).