Ordinamento penitenziario - Detenuti per i delitti di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" - Concessione di permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia - Possibilità allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia - presumendo che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, senza possibilità di prova contraria - prevede una presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. Infatti, l'assolutezza della presunzione - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. Né l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono, alla stregua di un criterio già desumibile dalla disposizione censurata, ma soprattutto costituzionalmente necessario, che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere superata solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2018, n. 149 del 2018, n. 239 del 2014, n. 135 del 2003, n. 504 del 1995, n. 68 del 1995, n. 357 del 1994, n. 39 del 1994, n. 304 del 1993 e n. 271 del 1992, sull'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975; sentenze n. 257 del 2006, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 227 del 1995 e n. 188 del 1990, sulle particolari connotazioni dei permessi premio; sentenze n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011, n. 231 del 2011, n. 265 del 2010 e ordinanza n. 136 del 2017, sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; sentenze n. 186 e n. 122 del 2017, sul regime ex art. 41-bis ord. pen.; sentenze n. 242 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, 222 del 2018 e n. 236 del 2016, sulla possibilità che la Corte costituzionale ricavi dal sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari; sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018 e n. 177 del 2009, sull'esigenza di prevenzione come limite all'ottenimento dei benefici penitenziari).
Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo. (Precedenti citati: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002).
Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso, in particolare quando si è al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso. Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. (Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999).
Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982).
Il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare. (Precedente citato: ordinanza n. 532 del 2002).