Sentenza 253/2019 (ECLI:IT:COST:2019:253)
Massima numero 41929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
23/10/2019; Decisione del
23/10/2019
Deposito del 04/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenuti per i delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" - Concessione di permessi premio anche in mancanza di collaborazione con la giustizia - Possibilità allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Detenuti per i delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" - Concessione di permessi premio anche in mancanza di collaborazione con la giustizia - Possibilità allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. L'intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4-bis, comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati. In caso contrario, si determinerebbe una paradossale disparità, a danno dei condannati per reati (non necessariamente associativi) rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione con la giustizia che la dimostrazione dell'assenza di legami con il sodalizio criminale di appartenenza, risultandone compromessa la stessa coerenza intrinseca della disciplina di risulta. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016 e n. 239 del 2014, sul carattere complesso, eterogeneo e stratificato dell'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. penit.).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. L'intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4-bis, comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati. In caso contrario, si determinerebbe una paradossale disparità, a danno dei condannati per reati (non necessariamente associativi) rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione con la giustizia che la dimostrazione dell'assenza di legami con il sodalizio criminale di appartenenza, risultandone compromessa la stessa coerenza intrinseca della disciplina di risulta. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016 e n. 239 del 2014, sul carattere complesso, eterogeneo e stratificato dell'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. penit.).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27