Sentenza 254/2019 (ECLI:IT:COST:2019:254)
Massima numero 41765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40878  40879  41766  41767  41768  41769  41770  41771


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Necessaria conformità al Piano per le attrezzature religiose (PAR) - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di libertà di esercizio collettivo del culto - Mancata adozione del PAR - Conseguente inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost. - dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che impone, per l'insediamento di qualsivoglia nuova attrezzatura religiosa, la necessaria conformità alle previsioni localizzative del piano delle attrezzature religiose (PAR). Nel caso oggetto del giudizio a quo il PAR non risulta adottato, con la conseguenza che al giudizio stesso è estraneo il tema - anche logicamente, oltre che fattualmente, subordinato al tema della previa esistenza del PAR - della necessaria conformità alla zonizzazione del piano e dunque in esso non viene in rilievo la questione di costituzionalità della norma che la prescrive.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 72  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte