Sentenza 254/2019 (ECLI:IT:COST:2019:254)
Massima numero 41766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40878  40879  41765  41767  41768  41769  41770  41771


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che subordina l'insediamento di nuovi luoghi di culto alla previa approvazione del piano delle attrezzature religiose (PAR). La motivazione del rimettente sulla rilevanza risulta adeguata perché, anche senza entrare nel merito del presupposto di fatto dell'eccezione sollevata dalla Regione (l'asserita rilevante consistenza della dimensione dell'immobile oggetto del giudizio a quo), non censura la norma regionale solo nella parte in cui si applica ai luoghi di culto di dimensioni modeste, ma chiede una pronuncia ablativa dell'intera disposizione, cosicché l'effettiva consistenza della struttura oggetto del giudizio a quo non è dunque significativa ai fini della rilevanza delle questioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 72  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte