Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Necessaria preventiva approvazione del Piano per le attrezzature religiose (PAR) - Violazione dei diritti inviolabili della persona nonché dei principi di ragionevolezza e della libertà di culto - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 Cost. - l'art. 72, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modif. dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, che subordina l'insediamento di nuovi luoghi di culto alla previa approvazione del piano per le attrezzature religiose (PAR). La norma censurata dal TAR Lombardia, dietro l'apparente finalità di tipo urbanistico-edilizio, mira in realtà a ostacolare l'installazione di nuove attrezzature religiose, in violazione dei parametri evocati, poiché esse vengono non solo disciplinate indistintamente, a prescindere dal loro impatto urbanistico, ma anche irragionevolmente assoggettate a un regime differenziato, non previsto per le altre opere di urbanizzazione secondaria.
La previsione di uno speciale piano dedicato alle attrezzature religiose, riconducibile al modello della pianificazione urbanistica di settore, non è di per sé illegittima, purché persegua lo scopo del corretto insediamento nel territorio comunale delle attrezzature religiose aventi impatto urbanistico, e che, in questo orizzonte, tenga adeguatamente conto della necessità di favorire l'apertura di luoghi di culto destinati alle diverse comunità religiose.
Il diritto inviolabile alla libertà religiosa, garantito dall'art. 19 Cost., comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Le Regioni, nel regolare, in sede di disciplina del governo del territorio, l'edilizia di culto, possono perseguire esclusivamente finalità urbanistiche, nell'ambito delle quali deve essere ricondotta anche la necessaria specifica considerazione delle esigenze di allocazione delle attrezzature religiose. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2017, n. 63 del 2016, n. 52 del 2016, n. 346 del 2002, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 334 del 1996, n. 440 del 1995, n. 195 del 1993, n. 203 del 1989 e n. 59 del 1958).