Sentenza 254/2019 (ECLI:IT:COST:2019:254)
Massima numero 41768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, in base al quale i Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad approvare il piano delle attrezzature religiose (PAR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, pena l'obbligo della sua approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT). Sebbene l'atto impugnato davanti al giudice a quo non menzioni la previsione censurata, il rimettente fornisce sufficiente e plausibile motivazione sulla rilevanza, illustrando adeguatamente come, nel caso di specie, il baricentro delle questioni sollevate sia proprio quello della necessaria approvazione del PAR contestualmente al nuovo PGT, con la conseguenza che resterebbero incerti e aleatori i tempi di risposta sull'istanza degli interessati.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, in base al quale i Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad approvare il piano delle attrezzature religiose (PAR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, pena l'obbligo della sua approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT). Sebbene l'atto impugnato davanti al giudice a quo non menzioni la previsione censurata, il rimettente fornisce sufficiente e plausibile motivazione sulla rilevanza, illustrando adeguatamente come, nel caso di specie, il baricentro delle questioni sollevate sia proprio quello della necessaria approvazione del PAR contestualmente al nuovo PGT, con la conseguenza che resterebbero incerti e aleatori i tempi di risposta sull'istanza degli interessati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 72
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte