Sentenza 254/2019 (ECLI:IT:COST:2019:254)
Massima numero 41769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40878  40879  41765  41766  41767  41768  41770  41771


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Insindacabilità dell'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro asserita priorità logico-giuridica - nel giudizio di legittimità costituzionale, tra gli altri dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente afferma espressamente, basandosi sull'ordine dei motivi aggiunti fissato dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo, che la seconda censura può essere esaminata solo dopo aver deciso sulla prima.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sindacabile l'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente, qualora esso si sviluppi in modo non implausibile. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2019 e n. 125 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 72  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte