Prospettazione della questione incidentale - Insindacabilità dell'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro asserita priorità logico-giuridica - nel giudizio di legittimità costituzionale, tra gli altri dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente afferma espressamente, basandosi sull'ordine dei motivi aggiunti fissato dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo, che la seconda censura può essere esaminata solo dopo aver deciso sulla prima.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sindacabile l'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente, qualora esso si sviluppi in modo non implausibile. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2019 e n. 125 del 2018).