Sentenza 254/2019 (ECLI:IT:COST:2019:254)
Massima numero 41770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Obbligo dell'approvazione del Piano per le attrezzature religiose (PAR) entro 18 mesi, pena la sua necessaria approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT) - Violazione dei diritti inviolabili della persona, nonché dei principi di ragionevolezza e della libertà di culto - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Obbligo dell'approvazione del Piano per le attrezzature religiose (PAR) entro 18 mesi, pena la sua necessaria approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT) - Violazione dei diritti inviolabili della persona, nonché dei principi di ragionevolezza e della libertà di culto - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 Cost. - l'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modif. dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, che impone ai Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose di approvare il piano delle attrezzature religiose (PAR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, pena l'obbligo della sua approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT). La norma censurata dal TAR Lombardia determina una forte compressione della libertà religiosa, senza che a ciò corrisponda alcun reale interesse di buon governo del territorio. La necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del piano che investe l'intero territorio comunale (il PGT o la sua variante generale) rendono assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto, ai quali, in ragione della loro strumentalità alla garanzia di un diritto costituzionalmente tutelato, dovrebbe piuttosto essere riservato un trattamento di speciale considerazione. Al riguardo è significativo che per gli altri impianti di interesse pubblico la stessa legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 non solo non esiga la variante generale del PGT, ma non richieda neppure sempre la procedura di variante parziale. (Precedente citato: sentenza n. 179 del 2019).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 Cost. - l'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modif. dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, che impone ai Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose di approvare il piano delle attrezzature religiose (PAR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, pena l'obbligo della sua approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT). La norma censurata dal TAR Lombardia determina una forte compressione della libertà religiosa, senza che a ciò corrisponda alcun reale interesse di buon governo del territorio. La necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del piano che investe l'intero territorio comunale (il PGT o la sua variante generale) rendono assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto, ai quali, in ragione della loro strumentalità alla garanzia di un diritto costituzionalmente tutelato, dovrebbe piuttosto essere riservato un trattamento di speciale considerazione. Al riguardo è significativo che per gli altri impianti di interesse pubblico la stessa legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 non solo non esiga la variante generale del PGT, ma non richieda neppure sempre la procedura di variante parziale. (Precedente citato: sentenza n. 179 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 72
co. 5
legge della Regione Lombardia
03/02/2015
n. 2
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte