Sopravvenienze nel conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuta modifica normativa - Eccepito difetto di interesse attuale e concreto - Permanenza dell'interesse all'accertamento del riparto delle attribuzioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di interesse attuale e concreto, in ragione delle modifiche intervenute con l'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018.
Per pacifica giurisprudenza costituzionale, nel conflitto tra enti a rilevare è l'interesse all'accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine a quest'ultimo. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013).